Contributi pubblici
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SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PUBBLICITA’
- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- Società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.
AIUTI / CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE RICEVUTI DA:
- Stato;
- Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico.
A titolo di:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
- Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizi o cessione di beni;
- Vantaggi fiscali, se rivolti alla generalità delle imprese;
- Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro;
- Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per i quali sarà sufficiente una semplice menzione.
DOVE SI PUBBLICIZZANO GLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI
- Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
- Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti (per gli aiuti percepiti/concessi nell’anno 2020, entro il 31/12/2021 vi era obbligo di pubblicazione).
COME SI PUBBLICIZZANO
Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o importo del vantaggio fruito;
- Data di incasso;
- Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, già pubblicati nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate (es. la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).
REGIME SANZIONATORIO
Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- Sanzione amministrativa pecuniaria pari “ all’ 1 % degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro ”;
- Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.